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Decreto Ministero Interno del 16 agosto 2005
Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti
che utilizzano
postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero
punti di accesso
ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'articolo
7, comma 4,
del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge
31 luglio 2005, n. 155. (GU n. 190 del 17-8-2005)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
e
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con
modificazioni dalla
legge 31 luglio 2005 n. 155;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice
in materia
di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice
delle comunicazioni;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e in particolare gli articoli 16 e 17;
Ritenuto di dover adottare il decreto di cui all'art. 7, comma 4, del
decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, a tal fine prevedendo misure conformi a quelle
stabilite
dalle disposizioni di legge e di regolamento in vigore per
l'identificazione degli
utenti della telefonia fissa e mobile e per la tracciabilita' delle
comunicazioni
telematiche;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Decreta:
Art. 1.
Obblighi dei titolari e dei gestori
1. I titolari o gestori di un esercizio pubblico o di un circolo
privato di qualsiasi
specie nel quale sono poste a disposizione del pubblico, dei clienti o
dei soci,
apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche
telematiche, esclusi
i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla
telefonia vocale, sono
tenuti a:
a) adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire
l'accesso agli
apparecchi terminali a persone che non siano preventivamente
identificate con le
modalita' di cui alla lettera b);
b) identificare chi accede ai servizi telefonici e telematici offerti,
prima dell'accesso
stesso o dell'offerta di credenziali di accesso, acquisendo i dati
anagrafici riportati
su un documento di identita', nonche' il tipo, il numero e la
riproduzione del documento
presentato dall'utente;
c) adottare le misure di cui all'art. 2, occorrenti per il
monitoraggio delle attivita';
d) informare, anche in lingue straniere, il pubblico delle condizioni
d'uso dei terminali
messi a disposizione, comprese quelle di cui alle lettere a) e b);
e) rendere disponibili, a richiesta, anche per via telematica, i dati
acquisiti a
norma delle lettere b) e c), esclusi comunque i contenuti delle
comunicazioni, al
Servizio polizia postale e delle comunicazioni, quale organo del
Ministero dell'interno
preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni, nonche',
in conformità
al codice di procedura penale, all'autorita' giudiziaria e alla
polizia giudiziaria;
f) assicurare il corretto trattamento dei dati acquisiti e la loro
conservazione
fino al 31 dicembre 2007.
2. L'accesso del servizio polizia postale e delle comunicazioni di cui
al comma 1,
lettera e), può comprendere i dati del traffico telematico solo se
effettuato previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria in conformita' alla legge in
vigore.
3. Nel caso di accesso ai terminali ed ai relativi servizi telematici
in abbonamento
o altra forma di offerta che consenta una pluralita' di accessi,
mediante l'utilizzazione
di credenziali di accesso ad uso plurimo, le operazioni di
identificazione di cui
al comma 1, lettera b), sono effettuate una sola volta, prima della
consegna delle
predette credenziali ad uso plurimo. Il gestore o titolare
dell'esercizio o del circolo
e' in ogni modo tenuto a vigilare affinche' non siano usate
credenziali di accesso
consegnate ad altri utenti.
4. I dati acquisiti a norma del comma 1, lettere b) e c), sono
raccolti e conservati
con modalita' informatiche. Per gli esercizi o i circoli aventi non
piu' di tre apparecchi
terminali a disposizione del pubblico, i predetti dati possono essere
registrati
su di un apposito registro cartaceo con le pagine preventivamente
numerate e vidimate
dalla autorita' locale di pubblica sicurezza ove viene registrato
anche l'identificativo
della apparecchiatura assegnata all'utente e l'orario di inizio e fine
della fruizione
dell'apparato.
Art. 2.
Monitoraggio delle attivita'
1. I soggetti di cui all'art. 1 adottano le misure necessarie a
memorizzare e mantenere
i dati relativi alla data ed ora della comunicazione e alla tipologia
del servizio
utilizzato, abbinabili univocamente al terminale utilizzato
dall'utente, esclusi
comunque i contenuti delle comunicazioni.
2. Gli stessi soggetti adottano le misure necessarie affinche' i dati
registrati
siano mantenuti, con modalita' che ne garantiscano l'inalterabilita' e
la non accessibilita'
da parte di persone non autorizzate, per il tempo indicato nel comma 1
dell'art.
7, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modifiche
nella legge
31 luglio 2005, n. 155, fermo restando che i dati del traffico
conservati oltre i
limiti previsti dall'art. 132, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30
giugno 2003,
n. 196, possono essere utilizzati esclusivamente per le finalita' del
predetto decreto-legge.
Art. 3.
Accesso alle reti telematiche attraverso postazioni non vigilate
1. Le disposizioni dell'art. 1, con esclusione di quella di cui al
comma 1, lettera
c), si applicano anche nei confronti dei fornitori di apparecchi
terminali utilizzabili
per le comunicazioni telematiche, esclusi i telefoni pubblici a
pagamento abilitati
esclusivamente alla telefonia vocale, collocati in aree non vigilate.
In tal caso gli abbonamenti, forniti anche mediante credenziali di
accesso prepagate
o gratuite, non potranno avere validita' superiore ai dodici mesi
dall'ultima operazione
di identificazione.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, possono consentirsi tempi
di utilizzazione
maggiori e comunque non superiori a cinque anni, nel caso di
credenziali di accesso
ad uso plurimo utilizzabili esclusivamente dai frequentatori di centri
di ricerca,
universita' ed altri istituti di istruzione per i terminali installati
all'interno
delle medesime strutture.
Art. 4.
Accesso alle reti telematiche attraverso tecnologia senza fili
1. I soggetti che offrono accesso alle reti telematiche utilizzando
tecnologia senza
fili in aree messe a disposizione del pubblico sono tenuti ad adottare
le misure
fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l'uso di apparecchi
terminali che
non consentono l'identificazione dell'utente, ovvero ad utenti che non
siano identificati
secondo le modalita' di cui all'art. 1.
Art. 5.
Esclusioni
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai rivenditori di apparecchi terminali o altri prodotti elettronici
per le attivita'
di prova svolte sotto la diretta vigilanza degli addetti alle
dimostrazioni;
b) all'offerta di servizio fax salvo che si utilizzino tecnologie a
commutazione
di pacchetto (voip);
c) all'accesso alle reti telematiche attraverso apparati che
utilizzano SIM/USIM
attive sulla rete di telefonia mobile rilasciate ai sensi dell'art. 55
del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 agosto 2005
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Il Ministro delle comunicazioni
Landolfi
Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Stanca
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