ARTICOLO
1
L'U.N.I.R.E. ai
sensi della legge 24-3-42 n. 315 ha la facoltà di esercitare
le scommesse sulle corse dei cavalli, tanto negli ippodromi,
quanto fuori di essi, secondo le norme del regolamento per
le Scommesse sulle corse dei cavalli emesso dall'U.N.I.R.E.
medesimo.
La gestione della scommessa TRIS può essere effettuata direttamente
dall'U.N.I.R.E. o per mezzo di propri delegati.
ARTICOLO
2
La
scommessa TRIS ha per oggetto i cavalli classificati ai
primi tre posti dell'ordine di arrivo di una corsa prestabilita,
il cui campo dei partenti viene pubblicizzato presso tutte
le ricevitorie con comunicato ufficiale, che in deroga all'art.
7 del regolamento delle scommesse, costituisce il documento
che fa testo ai fini dell'accettazione della scommessa TRIS.
La scommessa si effettua su appositi bollettari o per mezzo
di macchine di convalida o di emissione delle ricevute con
le procedure approvate dall'Ente e dal Ministero delle Finanze.
ARTICOLO
2 bis
E'
in facoltà dell'UNIRE di disporre l'accettazione della
scommessa TRIS su un campo di partenti che preveda la disputa
di corse articolate in batterie e finale. In tal caso i
cavalli dichiarati partenti nelle batterie riporteranno
un numero di copertino progressivo dal numero uno al numero
totale dei cavalli partecipanti alle batterie. Tale numerazione
è quella che fa testo agli effetti della scommessa TRIS.Sono
considerate vincenti le scommesse che indicano nella identica
successione dell'ordine d'arrivo i cavalli classificati
ai primi tre posti della finale.
L'accettazione di questa particolare scommessa TRIS
avrà termine con un anticipo rispetto all'effettuazione
della prima batteria, che verrà stabilito di volta in volta
e tempestivamente notificato al pubblico.
Se uno o più cavalli dichiarati partenti nelle batterie
o qualificati per la finale vengono ritirati, le scommesse
seguiranno le norme previste dal successivo art. 9.6
ARTICOLO
3
La
unità di scommessa è di L. 1.000, comprensiva del compenso
e rimborso spese dovuto dallo scommettitore e la scommessa
minima non può essere inferiore a due unità. Il fondo disponibile
per vincite è costituito dall'intero complessivo ammontare
delle unità di scommessa, dedotto il prelievo di cui al
decreto ministeriale previsto all'Art. 16 del DPR 640/72.
La scommessa dovrà effettuarsi presso gli uffici di zona
del gestore. Potrà anche effettuarsi, a scelta degli scommettitori,
presso i ricevitori autorizzati, presso le Agenzie Ippiche,
gli ippodromi e le Agenzie del TIU, i quali sono obbligati
ad osservare ed a far rispettare dai partecipanti stessi
tutte le norme del presente regolamento. La scommessa diverrà
valida solo quando sarà depositata presso le Commissioni
istituite presso gli uffici di zona del gestore di cui al
successivo art. 7 e dalle stesse totalizzate.
Le ricevitorie autorizzate debbono essere contraddistinte
da apposite insegne esposte al pubblico sia all'esterno
che all'interno dei locali. L'accettazione della scommessa
Tris avrà termine con un anticipo, rispetto all'effettuazione
della corsa designata, che verrà stabilito di volta in volta
e tempestivamente notificato al pubblico. La partecipazione
alla scommessa implica la piena conoscenza e l'accettazione
delle norme del presente regolamento nonché di quelle del
Regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui
il presente Regolamento costituisce parte integrante.
ARTICOLO
4
Per
ogni scommessa TRIS dovrà essere rilasciata o una ricevuta
emessa dalle apposite macchine o una apposita bolletta a
ricalco predisposta dal gestore e che prevede tre sezioni
(figlia, spoglio, matrice). Ogni bolletta è utilizzabile
per la compilazione di una sola scommessa con le unità consentite
dalla bolletta stessa. Ogni bolletta riporta spazi su cui
il ricevitore indicherà il numero della scommessa ed inoltre
riporta apposite tabelle con i numeri progressivi dall'1
al 30 per il 1°, 2° e 3° arrivato. Presa preventivamente
visione del campo dei partenti (esposto presso le ricevitorie)
il partecipante indicherà al ricevitore di marcare o annerire
gli appositi spazi corrispondenti ai numeri dei cavalli
prescelti, uno come 1° arrivato, uno come 2° arrivato, uno
come 3° arrivato. Poiché la scommessa minima è di due unità,
come previsto dall'art. 3, lo scommettitore designerà un
cavallo come vincente, ossia primo arrivato, e due cavalli
che dovranno classificarsi indifferentemente al 2° e 3°
posto. Qualora venisse designato un numero non compreso
nel campo dei partenti oppure due o più volte lo stesso
numero, la scommessa non sarà comunque soggetta al rimborso.
Dopo la compilazione della bolletta il ricevitore staccherà
il tagliando figlia della scheda e lo consegnerà come ricevuta
allo scommettitore, conserverà unite e custodirà con ogni
cura le altre due parti (tagliandi spoglio e matrice) per
farle pervenire al competente ufficio del gestore nel termine
da quest'ultimo fissato. Il gestore separerà le due parti
anzidette conservando a propria disposizione i tagliandi
spoglio e depositando le matrici negli archivi previsti
all'art. 7. Le ricevitorie che accetteranno le scommesse
Tris a mezzo delle apposite macchine consegneranno al gestore,
nei termini fissati da quest'ultimo, il tabulato riepilogativo
oppure trasmetteranno i dati relativi alle giocate secondo
le modalità approvate dall'Ente e da depositare negli archivi
previsti all'art. 7. È consentita la effettuazione della
scommessa anche su bollette approvate dall'Ente con riquadri
nei quali indicare i numeri dei cavalli designati.
ARTICOLO
5
È
consentita la partecipazione alla scommessa anche con speciali
bollette a sistemi, sempre a tre sezioni, intendendosi per
sistema la scritturazione abbreviata delle combinazioni
consentite ed in particolare:
ARTICOLO 6
Qualora
per qualsiasi motivo sulla bolletta risultino indicati cavalli
in più rispetto al suo valore, la stessa parteciperà con
le combinazioni possibili partendo dai cavalli con i numeri
più bassi, sia in riferimento ai cavalli designati come
vincenti, piazzati ed in accoppiata, sia per gli n. cavalli
designati nell'ordine. Qualora la bolletta riporti un numero
di cavalli minore di quello consentito, anche per effetto
di errate o ripetute designazioni la stessa parteciperà
con le combinazioni derivanti dal numero dei cavalli designati
e non darà diritto a rimborso totale o parziale.
ARTICOLO
7
Il
gestore istituirà le Commissioni locali in numero adeguato
al miglior andamento della scommessa. Ogni commissione sarà
composta da un Presidente, designato e nominato dall'U.N.I.R.E.,
da due rappresentanti del gestore, uno dei quali esercita
anche le funzioni di Segretario. E' altresì istituito un
archivio con armadi muniti di serrature di sicurezza e congegni
di controllo ove la commissione deve archiviare, prima dell'orario
ufficiale e comunque prima della partenza della corsa Tris,
tutti i tagliandi 3 (matrice), tutti i tabulati e/o copie
di ricevute relativi a scommesse accertate con sistemi informatizzati
provenienti dagli uffici periferici e dalle ricevitorie
autorizzate, dalle agenzie ippiche, dalle agenzie TIU e
dagli ippodromi. La commissione verbalizza il numero complessivo
delle unità di scommessa custodite, gli estremi dei tagliandi
mancanti e non pervenuti e le ricevute annullate a qualsiasi
titolo. Procede quindi entro i termini sindacati alla chiusura
dell'archivio.
In conformità all'art. 24 del Regolamento Scommesse, le
scommesse Tris che non siano pervenute alle Commissioni
entro l'orario stabilito saranno rimborsate; del rimborso
sarà data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso
che dovrà rimanere affisso per un periodo di 8 giorni nei
locali dove è stata accettata la scommessa. L'unico tagliando
o documento idoneo a fare stato ad ogni effetto, anche in
casi di contestazione, è quello custodito nell'archivio
a norma del presente articolo. Qualora per qualsiasi motivo,
il tagliando n. 3 (matrice) oppure il tabulato riepilogativo
di cui all'art. 4, non fosse rinvenuto nell'archivio, la
relativa scommessa deve considerarsi ad ogni effetto come
non avvenuta e lo scommettitore ha diritto solamente al
rimborso della posta pagata dietro consegna del tagliando
n. 1 (figlia) in suo possesso, esclusa nel modo più assoluto
ogni possibilità dell'U.N.I.R.E. e dei suoi ausiliari, del
gestore e dei suoi ricevitori autorizzati.
Il disposto del comma precedente si applica anche nel caso
in cui il tagliando n. 3 (matrice) o il tabulato riepilogativo
di cui all'art. 4, rinvenuto nell'archivio si presenti non
integro e non decifrabile in modo da non consentire l'accertamento
dell'esattezza dei pronostici o appaia comunque alterato
o corretto.
ARTICOLO
8
Appresso
l'ordine di arrivo ufficiale della corsa TRIS diramato dall'U.N.I.R.E.,
gli uffici di zona del gestore provvedono ad individuare
dai tagliandi spoglio le bollette che indicano nella identica
successione dell'ordine di arrivo dei cavalli classificati
ai primi tre posti e che perciò possono essere dichiarate
vincenti anche tenuto conto degli eventi previsti al successo
art. 9, comunicandone i dati alle Commissioni di zona o
locali. Gli uffici di zona rileveranno, inoltre, le unità
di scommesse presumibilmente vincenti e risultanti dallo
scrutinio effettuato dalle ricevitorie che hanno accettato
la scommessa con macchine che prevedono la memorizzazione
e selezione delle scommesse accettate.
Anch'esse vanno segnalate alla Commissione locale. La Commissione,
previa constatazione della integrità dell'archivio, estrae
dall'archivio le matrici delle schede, i tabulati e/o ricevute
di scommessa segnalate come presumibili vincenti ed in base
alle risultanze del loro contenuto determina le matrici
vincenti. Le operazioni della Commissione saranno descritte
su apposito verbale. Le vincite potranno essere riscosse
solo previa presentazione della relativa ricevuta (tagliando
figlia o scontrino emesso dalle macchine autorizzate dall'Ente
di cui all'art. 4). In caso di smarrimento o distruzione
della ricevuta, si perde il diritto alla riscossione della
vincita. Non sono ammesse al riguardo giustificazioni o
testimonianze (art. 32 del regolamento delle Scommesse).
ARTICOLO
9.1
Nel
caso che nella corsa designata per la scommessa TRIS, due
cavalli in rapporto di scuderia figurino tra i primi tre
classificati dell'ordine di arrivo, sono considerate vincenti
le scommesse TRIS che indicano tali due cavalli, indipendentemente
dall'ordine in cui sono stati designati, e il cavallo non
facente parte della scuderia al posto esattamente occupato.
Se i cavalli che si classificano ai primi tre posti sono
tutti in rapporto di scuderia, sono considerate vincenti
le scommesse che indicano comunque tali cavalli.
ARTICOLO
9.2
Quando
si verifica un arrivo in parità di due cavalli per il primo
posto in una corsa designata per la scommessa TRIS, sono
considerate vincenti le scommesse TRIS che indicano comunque
ai primi due posti i cavalli classificati in parità e al
terzo posto il cavallo classificato terzo nell'ordine di
arrivo. Le quote si determinano nel modo seguente:
-
dal
totale delle scommesse si detraggono le percentuali di prelievo;
-
dal
disponibile per vincite si detrae l'importo delle scommesse
effettuate su tutte le combinazioni vincenti;
-
la
differenza così ottenuta si divide in due parti uguali (quando
su entrambe le combinazioni vincenti siano state effettuate
scommesse);
-
successivamente
si determina per ognuna delle due combinazioni vincenti
il quoziente tra il risultato ottenuto con l'operazione
di cui al precedente punto e il numero delle unità di scommessa
risultanti su ciascuna combinazione;
-
infine,
sommando i risultati di tali ultime suddivisioni all'unità
di scommessa si ottengono le due quote.
Se
i cavalli in parità al primo posto sono tre, sono considerate
vincenti le scommesse che indicano tutti e tre i cavalli in
parità indipendentemente dall'ordine in cui sono stati designati.
Le quote per le tre combinazioni vincenti si determinano in
analogia a quanto sopra disposto per il caso di parità tra
due cavalli.
ARTICOLO
9.3
Quando
si verifica un arrivo in parità di due o più cavalli per il
secondo posto, sono considerate vincenti le scommesse TRIS
che indicano al primo posto il cavallo classificato primo,
e, comunque, due dei cavalli classificati in parità. In questo
caso le quote vengono determinate nel modo seguente:
-
dal
totale delle scommesse si detraggono le percentuali di prelievo;
-
dal
disponibile per vincite si detrae l'importo delle scommesse
effettuate su tutte le combinazioni vincenti; la differenza
così ottenuta si divide in tante parti uguali quante sono
le combinazioni vincenti e sulle quali siano state effettuate
scommesse;
-
successivamente
si determina per ogni combinazione vincente il quoziente
tra il risultato ottenuto con l'operazione di cui al precedente
punto e il numero delle unità di scommessa risultanti su
ognuna delle combinazioni;
-
infine,
sommando i risultati di tali ultime suddivisioni all'unità
di scommessa si ottengono le quote relative ad ognuna delle
combinazioni vincenti.
ARTICOLO
9.4
Quando
si verifica un arrivo in parità di due o più cavalli per il
terzo posto sono considerate vincenti le scommesse che indicano
esattamente nell'ordine i cavalli classificati al primo e
al secondo posto e al terzo uno qualunque dei cavalli classificati
in parità. Le quote si determinano analogamente a quanto previsto
per il caso di cui al precedente punto 9.3
ARTICOLO
9.5
Nel
caso che nessuna scommessa indichi nell'esatta successione
dell'ordine di arrivo i cavalli classificati ai primi tre
posti della corsa designata, sono considerate vincenti le
scommesse TRIS che indicano tutti e tre i suddetti cavalli
indipendentemente dall'ordine in cui sono stati designati.
Nel caso che nessuna scommessa soddisfi a tale condizione,
il disponibile per vincite viene conglobato con quello della
successiva scommessa TRIS.
ARTICOLO
9.6
Se
uno o più cavalli dichiarati partenti nella corsa designata
per la scommessa TRIS vengono ritirati, tutte le ricevute
nelle quali figurano uno o più di tali cavalli potranno essere
sostituire con analoghe ricevute unicamente nello stesso punto
di accettazione in cui sono state scommesse e fino al momento
di chiusura dell'accettazione della scommessa; non è ammesso
nessun tipo di rimborso ad accettazione aperta. Dopo la chiusura
dell'accettazione, a partire dal momento della diramazione
della quota TRIS, saranno rimborsate, entro i successivi otto
giorni, le sole unità di scommessa nelle quali figurino due
o più cavalli ritirati e/o non regolarmente partiti (art.
12 del regolamento delle Scommesse), mentre tutte le unità
di scommessa nelle quali figuri uno solo dei cavalli ritirati
o non regolarmente partiti, non saranno rimborsate ma contabilizzate
al fine di costituire un disponibile separato.
Tale importo sarà suddiviso tra quelle scommesse che hanno
designato gli altri due cavalli nell'esatta successione dell'ordine
di arrivo. La quota relativa non potrà in nessun caso essere
superiore alla quota TRIS; in tal caso si costituirà un unico
disponibile da suddividere tra i vincitori con la terna arrivata
e gli scommettitori che hanno designato gli altri due cavalli
nell'esatta successione dell'ordine di arrivo ed il cavallo
ritirato o non regolarmente partito. Nel caso in cui nessuna
scommessa realizzi la designazione degli altri due cavalli
si applicano i disposti dell'art. 9.5.
ARTICOLO
9.7
Qualora
nell'ordine di una corsa designata per la scommessa TRIS figurino
meno di tre cavalli, tutte le scommesse TRIS saranno rimborsate.
ARTICOLO
9.8
Qualora
una corsa Tris non fosse disputata e, a norma dello specifico
"Regolamento per la corsa Tris", la stessa sia rinviata
al giorno successivo, le scommesse non saranno rimborsate
restando valide per tale giorno. Qualora una corsa tris non
fosse definitivamente disputata, tutte le scommesse saranno
rimborsate.
ARTICOLO
10
Un
bollettino ufficiale edito dal gestore pubblicherà l'orario
di svolgimento della corsa, i nomi dei cavalli partecipanti,
i numeri di partenza loro assegnati, l'eventuale rapporto
di scuderia ed ogni altra indicazione richiesta dal Regolamento
delle Scommesse; sul bollettino saranno indicati l'ordine
di arrivo ufficiale, la quota definitiva dell'ultima corsa
Tris precedentemente disputata e l'eventuale quota dell'accoppiata
connessa al cavallo non regolarmente partito. Presso ogni
ufficio del gestore saranno disponibili gli elenchi delle
bollette vincenti dal giorno successivo alla effettuazione
della corsa.
ARTICOLO 11
È
istituita una Commissione Centrale con sede in Roma, composta
dal Presidente, preferibilmente scelto tra i membri del Consiglio
di Amministrazione UNIRE, dal Direttore Generale UNIRE o da
altro dirigente dell'Ente, dal Presidente del Collegio Sindacale
o da altro Sindaco, da un funzionario UNI-RE in qualità di
segretario, tutti designati e nominati dall'UNI-RE, da un
rappresentante del gestore designato dallo stesso e nominato
dall'UNIRE. Commissione si intende regolarmente costituita
con la presenza della metà dei componenti. Tale Commissione
ha il compito di determinare, sulla base dei dati trasmessi
dalle commissioni di zona di cui all'art. 7, il totale delle
unità vincenti e le quote unitarie definitive da pubblicare
sul bollettino ufficiale previsto dall'art. 10.
ARTICOLO
12
Il
pagamento delle vincite avviene dietro ritiro del tagliando
figlia della bolletta o scontrino emesso dalle apposite macchine
autorizzate dall'Ente di cui all'art. 4 escluso qualsiasi
equipollente. Viene eseguito entro i successivi otto giorni
dalla data di effettuazione della corsa presso le agenzie
ippiche, ippodromi, agenzie TIU e ricevitorie ove è stata
effettuata la scommessa, secondo le modalità e i termini pubblicati
sul bollettino ufficiale ed entro venti giorni dalla data
di effettuazione della corsa presso gli uffici del gestore.*
Le norme di cui sopra sono valide anche per rimborsi, limitatamente
agli otto giorni successivi alla corsa. Trascorsi i termini
suindicati decade ogni diritto di riscossione.
(*la presente norma è superata dal DPR 169/98)
Così
sostituito dall'art. 10 del D.P.R. 169 dell'8 Aprile 1998
:
Pagamento delle vincite
1) Il pagamento delle scommesse vincenti
è effettuato dopo il segnale di convalida dell'ordine di arrivo,
per le scommesse a quota fissa, e dopo la diramazione delle
quote, per le scommesse al totalizzatore, unicamente dietro
presentazione delle ricevute delle stesse. Non può procedersi
al pagamento delle scommesse le cui ricevute sono alterate
o sulle quali non risultano tutte le prescritte indicazioni.
Non può procedersi al pagamento di ricevute di scommesse nelle
quali è indicato un orario di emissione posteriore a quello
di partenza della corsa: in tal caso, è riconosciuto il diritto
al solo rimborso dell'importo scommesso risultante dalle ricevute
presentate.
2) Le vincite sono riscosse nel luoghi dove
è stata effettuata la scommessa. Al periodo di chiusura per
qualsiasi motivo delle sedi di pagamento corrisponde una interruzione
di uguale durata del termine di cui all'articolo 9, comma
4, e di cui al comma 3 del presente articolo.
3) Lo scommettitore decade dal diritto alla
vincita se non ne chiede il pagamento entro otto giorni decorrenti
dalla data di effettuazione della corsa oggetto della scommessa.
Le vincite non riscosse entro il predetto termine sono acquisite
dall'UNIRE.
ARTICOLO
13
Qualora
prima del compimento delle operazioni di cui all'art. 8 dovesse
verificarsi, per cause di forza maggiore, la distruzione totale
o parziale delle matrici ricevute o custodite, o dei tabulati
riepilogativi di cui all'art. 4, le matrici e/o tabulati distrutti
saranno esclusi dalla scommessa e i relativi concorrenti avranno
diritto solamente al rimborso. La medesima norma sarà applicata
qualora all'inizio delle operazioni sopra menzionate dovesse
essere constatata la non integrità dell'archivio. Ove le ipotesi
di cui ai due comma precedenti dovessero verificarsi dopo
il compimento delle operazioni previste dall'art. 8, saranno
considerate valide solamente le vincite già accertate e verbalizzate.
ARTICOLO
14
Di
ogni comunicato relativo allo svolgimento della scommessa
sarà data legale notizia agli interessati, ad ogni effetto,
mediante pubblicazione del bollettino ufficiale di cui all'art.
10, e mediante affissione in apposito albo presso gli uffici
del gestore.
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