Art. 1 Oggetto del regolamento e definizioni
1. Il presente regolamento
definisce le regole generali relative ai concorsi pronostici su
base sportiva, comprese quelle riferite alla gestione ed al
controllo dei flussi finanziari relativi all'attività di vendita
degli stessi, nonché le regole di gioco dei concorsi pronostici
Totocalcio, "il9", abbinato al Totocalcio e Totogol.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano;
- Apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara
aperto il concorso ed il totalizzatore nazionale viene abilitato
ad accettare giocate;
- Cedola di caratura, la quota unitaria di partecipazione ad una
giocata a caratura, anche speciale, e costituisce ricevuta di
partecipazione;
- Chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara
chiuso il concorso ed il totalizzatore nazionale non viene più
abilitato ad accettare giocate;
- Colonna unitaria, i quattordici pronostici, uno per ogni
evento, espressi dal partecipante, relativamente al concorso
pronostici Totocalcio; i nove pronostici, uno per ogni evento,
espressi dal partecipante, relativamente al concorso pronostici
"il9", abbinato al Totocalcio;
- Combinazione unitaria, relativamente al concorso pronostici
Totogol, gli otto numeri corrispondenti agli otto eventi,
indicati nella schedina di gioco, per i quali il partecipante
pronostica che sarà realizzato il più elevato numero di reti
nonché il numero indicante l'evento del gruppo speciale di 4
eventi ulteriori, per il quale il partecipante pronostica che
sarà realizzato il più elevato numero di reti;
- Commissione di controllo, l'organo deputato al controllo,
accertamento e verbalizzazione finale di tutte le operazioni
inerenti alla chiusura dell'accettazione, alla determinazione
dei montepremi, allo spoglio, alla determinazione ed al
riscontro delle colonne unitarie vincenti, al calcolo delle
quote di vincita ed alla comunicazione ufficiale degli esiti dei
concorsi pronostici su base sportiva;
- Concessionario, l'operatore di gioco selezionato da AAMS,
attraverso procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento di
attività e funzioni pubbliche relative all'esercizio dei
concorsi pronostici connessi ad eventi sportivi;
- Concessione, l'atto di affidamento ai concessionari di
attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici;
- Concorso, per tutti i concorsi pronostici su base sportiva,
l'insieme degli eventi sportivi, disputati anche in più giorni,
oggetto del pronostico del partecipante;
- Concorso di chiusura definitiva, per il concorso pronostici
Totocalcio indica l'ultimo concorso pronostici Totocalcio per il
quale vengono accettate giocate, prima della eventuale
abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici
"il9", abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l'ultimo
concorso pronostici "il9" per il quale vengono accettate
giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso;
per il concorso pronostici Totogol l'ultimo concorso pronostici
Totogol per il quale vengono accettate giocate, prima della
eventuale abolizione del concorso stesso;
- Concorsi Pronostici, i concorsi pronostici su base sportiva;
- Evento, per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso
abbinato "il9", un avvenimento sportivo, inteso nella sua
totalità od in una sua frazione temporale, od un'azione
dell'avvenimento stesso sul cui esito si esprime un pronostico;
per il concorso pronostici Totogol, indica un avvenimento
sportivo od una frazione di avvenimento sportivo;
- Giocata, la scritturazione di una serie di colonne o
combinazioni unitarie su un'unica schedina di gioco;
- Giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore
nazionale;
- Giocata a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di
una giocata o di una giocata sistemistica;
- Giocata a caratura speciale, la ripartizione tra più
partecipanti, gestita dal concessionario ed effettuata
attraverso il punto di vendita virtuale, di una giocata o di una
giocata sistemistica;
- Giocata sistemistica o a sistema, per il concorso pronostici
Totocalcio e l'abbinato concorso pronostici "il9", la
scritturazione abbreviata, su un'unica schedina di gioco, di una
serie di colonne unitarie derivanti dalla espressione di due o
tre pronostici, vale a dire varianti doppie o triple, per uno o
più degli eventi oggetto del concorso; per il concorso
pronostici Totogol, la scritturazione abbreviata di una serie di
combinazioni unitarie derivanti dalla espressione di un numero
maggiore di pronostici rispetto agli 8 richiesti o da un numero
maggiore di pronostici rispetto all'unico richiesto per il
gruppo speciale di 4 eventi ulteriori;
- Giocata valida, la giocata accettata e successivamente non
annullata dal partecipante; la giocata valida determina le
colonne o combinazioni unitarie valide da considerare ai fini
della individuazione delle colonne o combinazioni unitarie
vincenti;
- Jackpot, per il concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo
montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili
ovvero di vincitori di premi a punteggio di 1^ categoria e
riassegnato esclusivamente alla medesima categoria del concorso
immediatamente successivo; per il concorso pronostici "il9",
abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo
montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili
ovvero di vincitori di premi a punteggio e riassegnato
esclusivamente al concorso immediatamente successivo; per il
concorso pronostici Totogol, rispettivamente, gli autonomi
montepremi non distribuiti in mancanza di premi non assegnabili
ovvero di vincitori di premi a punteggio di 1^ o di 2^ categoria
e riassegnati, corrispondentemente, alla 1^ od alla 2^ categoria
del concorso immediatamente successivo;
- Operatore di gioco, un soggetto con competenze specialistiche
nella fornitura di servizi di gioco;
- Partecipante, colui che effettua la giocata accettata;
- Posta, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna colonna
unitaria o combinazione unitaria giocata;
- Premio precedente di partecipazione , il premio assegnato al
partecipante, in base alle modalità definite per il singolo
concorso pronostici su base sportiva, subito dopo l'accettazione
della sua giocata e comunque prima della chiusura
dell'accettazione;
- Premio successivo di partecipazione, il premio, assegnato
successivamente alla proclamazione della combinazione o colonna
unitaria vincente, al partecipante, in base alle modalità
definite per il singolo concorso pronostici su base sportiva, a
fronte del possesso e della riconsegna della ricevuta di
partecipazione attestante una precedente giocata non vincente un
premio a punteggio;
- Premio a punteggio, il premio assegnato al partecipante, in
base alle modalità definite per il singolo concorso pronostici,
a fronte del possesso e della riconsegna della ricevuta di
partecipazione, in funzione dei punti conseguiti attraverso i
pronostici espressi in ogni colonna o combinazione unitaria
precedentemente giocata;
- Punti di pagamento dei premi, i punti individuati dal
concessionario nell'ambito della propria organizzazione, resi
pubblici dal concessionario medesimo e comunicati ad AAMS prima
dell'inizio dell'attività di concessione, abilitati alla
ricezione delle ricevute di partecipazione vincenti emesse da un
punto di vendita collegato con il concessionario stesso ed al
pagamento dei premi ai vincitori di importo superiore ad una
determinata soglia;
- Punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito
di terminale di gioco, aperto al pubblico, ovvero agenzia di
scommesse ovvero totoricevitore, che aderisce ad un singolo
concessionario con il quale è anche collegato telematicamente e
che, previo nulla osta da parte di AAMS, gestisce il rapporto
con l'utente, effettua le giocate sui terminali di gioco e paga
le vincite di determinata entità;
- Resto, i decimali di euro risultanti dal troncamento delle
quote unitarie di vincita;
- Ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce
l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore
nazionale e che costituisce, in caso di vincita, l'unico titolo
al portatore valido per la riscossione del premio;
- Saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun
concessionario, dalla differenza tra l'incasso colonnare
complessivo dei punti di vendita collegati al concessionario per
i concorsi chiusi nella settimana contabile di riferimento, il
compenso relativo agli stessi punti di vendita e le vincite da
essi pagate nell'arco della settimana contabile di riferimento;
- Settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre
tra la giornata del lunedì e la giornata della domenica di ogni
settimana nella quale si giocano i concorsi pronostici;
- Schedina di gioco, il supporto, il cui formato ed i contenuti
specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione è
esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal
partecipante;
- Terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal
concessionario e utilizzata dai punti di vendita, per la
digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di
gioco e la stampa delle ricevute da restituire ai partecipanti;
- Totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale,
organizzato da AAMS, per la gestione dei concorsi pronostici su
base sportiva nonché di altri, eventuali giochi connessi a
manifestazioni sportive;
- Totoricevitore, il titolare di una concessione rilasciata in
precedenza dal CONI per la vendita di concorsi pronostici su
base sportiva, così come previsto dalla deliberazione della
giunta esecutiva CONI n. 486 del 1997, avente durata di quattro
anni e prorogata annualmente per due volte, con scadenza ultima
il 30 giugno 2003.
TITOLO I
Norme generali relative a concorsi a pronostici
Art. 2 Oggetto dei concorsi pronostici
1. L'oggetto dei concorsi
pronostici consiste nell'esprimere il pronostico sugli eventi
sportivi previsti dallo specifico concorso pronostici.
Art. 3 Modalità di partecipazione ai concorsi pronostici e
posta di gioco
1. La partecipazione al concorso
avviene utilizzando apposite schedine di gioco, oppure con
digitazione diretta dei pronostici sul terminale di gioco,
ovvero per via telematica o telefonica. Le modalità di
partecipazione in via telematica o telefonica sono stabilite dal
direttore generale di AAMS ai sensi del decreto del Ministro
delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156.
2. E' consentita la partecipazione al concorso anche mediante
giocate sistemistiche, giocate a caratura e giocate a caratura
speciale.
3. La posta, per ogni colonna unitaria, è comprensiva del
diritto fisso, di cui all'articolo 27 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, e dell'aggio spettante al punto di vendita.
L'importo della posta è determinato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 12, comma
2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
Art. 4 Ricevuta di partecipazione
1. La partecipazione al concorso,
se effettuata presso i punti di vendita, è attestata unicamente
dalla ricevuta di partecipazione emessa dal terminale di gioco.
Per le giocate effettuate in via telematica o telefonica, il
direttore generale di AAMS individua, con il decreto di cui
all'articolo 3, comma 1, anche la disciplina relativa alle
modalità di attestazione di partecipazione.
2. Il controllo della rispondenza dei pronostici riportati sulla
ricevuta con quelli dettati o indicati sulla schedina di gioco è
a carico del partecipante, il quale deve segnalare
immediatamente eventuali difformità. In caso di difformità, il
partecipante può chiedere l'annullamento della ricevuta entro i
centottanta secondi successivi all'accettazione della giocata,
purché l'accettazione del concorso sia ancora aperta. L'orario
di riferimento è quello del totalizzatore nazionale.
3. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma 2, non sono
annullabili le giocate per le quali è stato riscosso un premio
precedente di partecipazione e quelle a caratura.
4. Le ricevute delle giocate annullate sono ritirate e
conservate dal concessionario per cinque anni.
Art. 5 Ripartizione della posta
1. La posta dei concorsi
pronostici è ripartita, secondo quanto già disposto dagli
articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295,
dall'articolo 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117,
dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555,
dall'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464
e dall'articolo 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002, n.
178, nelle seguenti percentuali:
a) aggio al punto di vendita: 8%;
b) montepremi: 34,65%;
c) contributo CONI: 18,77%;
d) contributo all'Istituto per il credito sportivo: 2,45%;
e) imposta unica: 30,42%;
f) contributo alle spese di gestione di AAMS: 5,71%.
Art. 6 Conservazione e protezione dei dati delle giocate
1. Ogni singola giocata
registrata dal totalizzatore nazionale è successivamente
archiviata con modalità che ne consentono la rilettura ed
impediscono l'alterazione dei dati conservati.
2. Alla chiusura dell'accettazione, la commissione di controllo,
di cui all'articolo 7, sovrintende alla registrazione delle
giocate accettate su supporto non riscrivibile e verifica il
montepremi complessivo del concorso.
3. I dati relativi al totale delle giocate, al loro importo
complessivo ed i supporti contenenti tutte le giocate accettate
nel concorso sono consegnati alla commissione di controllo.
4. AAMS provvede alla custodia dei dati e dei supporti di cui al
comma 3.
Art. 7 Commissione di controllo
1. La commissione di controllo è
istituita da AAMS ed opera presso la sede dalla stessa indicata.
2. La commissione è composta da:
a) un rappresentante di AAMS, con qualifica di dirigente
generale, che la presiede;
b) un rappresentante di AAMS, con qualifica di dirigente;
c) un rappresentante del CONI, con qualifica di dirigente.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono assolte da
un dipendente di AAMS con qualifica non inferiore alla categoria
C1.
4. Oltre ai membri effettivi sono nominati membri supplenti.
5. La commissione di controllo, oltre ai compiti esplicitamente
previsti dal presente decreto, decide sui ricorsi presentati dai
partecipanti. I ricorsi devono essere inviati per iscritto alla
commissione di controllo, tassativamente entro i termini di
decadenza previsti dal successivo articolo 17 accompagnati dal
pagamento di € 50,00 (cinquanta/00) a titolo di rimborso spese e
di diritti di segreteria. Le decisioni della commissione di
controllo sono prese entro trenta giorni dalla data di ricezione
del ricorso e sono pubblicate sul primo bollettino ufficiale
immediatamente successivo alla decisione.
6. E' fatta comunque salva l'esperibilità dell'azione innanzi
all'autorità giudiziaria ordinaria, avverso la decisione sul
ricorso della commissione di controllo ovvero in mancanza di
tale ricorso.
Art. 8 Pubblicità
1. Tutte le comunicazioni
relative a ciascun concorso sono pubblicate su un bollettino
ufficiale affisso presso gli uffici, centrali e periferici, di
AAMS e presso ogni punto di vendita. Il bollettino ufficiale è
trasmesso, anche per via telematica, ai concessionari, che ne
trasmettono copia a ciascun punto di vendita per l'affissione.
2. Gli esiti dei concorsi, vale a dire la validazione dei
risultati, il montepremi, la colonna o la combinazione unitaria
vincente, le quote di vincita e l'elenco delle giocate aventi
diritto ai premi successivi di partecipazione, sono comunicati
ufficialmente, attraverso il bollettino ufficiale, entro il
giorno successivo alla data di proclamazione delle giocate
vincitrici dei premi successivi di partecipazione.
3. Copia del presente regolamento è esposta in ogni punto di
vendita in modo da consentire a chiunque di prenderne visione.
TITOLO II
Gestione dei flussi finanziari dei concorsi pronostici
Art. 9 Raccolta degli incassi delle giocate e compenso ai
punti di vendita
1. La raccolta delle giocate dei
concorsi pronostici è effettuata dai concessionari attraverso i
punti di vendita collegati, per i quali AAMS ha rilasciato nulla
osta alla vendita dei concorsi pronostici.
2. Gli incassi delle giocate, al netto dei compensi dovuti ai
punti di vendita e dagli stessi direttamente trattenuti,
costituiscono gli incassi colonnari netti.
Art. 10 Rendicontazione di riferimento ai fini delle
movimentazioni finanziarie
1. Al singolo concessionario è
fornita la rendicontazione della gestione finanziaria, da parte
del totalizzatore nazionale, relativamente alla settimana
contabile di riferimento. Il rendiconto della gestione
finanziaria è messo a disposizione del concessionario, entro la
fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana
contabile di riferimento. Il rendiconto contiene le seguenti
informazioni:
a) importo totale da versare;
b) incasso totale lordo delle giocate raccolte, per tutti i
concorsi di cui è chiusa l'accettazione, nella settimana
contabile di riferimento;
c) aggio totale, trattenuto dai punti di vendita, relativo
all'incasso di cui al punto b);
d) importo totale delle vincite pagate dai punti vendita nella
settimana contabile di riferimento;
e) incasso di ciascun concorso di cui è chiusa l'accettazione
nella settimana contabile di riferimento;
f) aggio, trattenuto dai punti di vendita, per l'incasso di
ciascun concorso;
g) elenco delle vincite pagate dai punti di vendita nella
settimana contabile di riferimento.
2. Gli importi dovuti dal concessionario ad AAMS, in dipendenza
della concessione, sono stabiliti sulla base del rendiconto
della gestione finanziaria di cui al comma 1, lettera a).
Art. 11 Verifica delle ricevute di partecipazione
1. La ricevuta di partecipazione,
in originale ed integra in ogni sua parte, costituisce l'unico
titolo al portatore valido per la riscossione dei premi, solo a
seguito di avvenuta verifica. Il concessionario verifica,
attraverso i punti di vendita con esso collegati e attraverso la
propria organizzazione, nei casi di premi superiori a 3.000,00
(tremila/00) Euro, l'eventuale non contraffazione materiale
della ricevuta di partecipazione; il totalizzatore nazionale ne
verifica i dati identificativi in essa contenuti.
Art. 12 Modalità di pagamento delle vincite
1. I concessionari pagano le
vincite di propria competenza secondo le modalità previste dai
successivi articoli 13, 14 e 15.
2. Il concessionario è tenuto a custodire le ricevute di
partecipazione vincenti e pagate, direttamente ovvero per il
tramite dei punti di vendita collegati, per un periodo di 5
anni.
Art. 13 Modalità di pagamento delle vincite di importo fino a
3.000,00 euro
1. I possessori di ricevute di
partecipazione vincenti premi di importo fino a 3.000,00 euro,
possono recarsi, a partire dal giorno successivo alla
comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, oltre che
presso il punto di vendita nel quale hanno effettuato la
giocata, anche presso qualsiasi altro punto di vendita collegato
con il medesimo concessionario per riscuotere, previa verifica
della ricevuta stessa, secondo le modalità previste dal
precedente articolo 11, il pagamento del premio in contanti.
2. Sulla ricevuta di partecipazione è indicato il concessionario
cui è collegato il punto di vendita che ha emesso la ricevuta;
presso ogni singolo punto di vendita è pubblicizzato il
concessionario con cui esso è collegato.
Art. 14 Modalità di pagamento delle vincite di importo
superiore a 3.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro
1. Il pagamento delle vincite di
importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00
euro può avvenire attraverso due distinte modalità: a) entro 45
giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti
dei concorsi, i possessori di ricevute di partecipazione
vincenti premi di importo superiore a 3.000,00 euro e non
superiore a 100.000 euro, possono recarsi presso un qualsiasi
sportello degli istituti di credito convenzionati, il cui elenco
è pubblicato sul sito internet www.aams.it, per la riscossione
del premio. La riscossione avviene, a seguito di invio al
concessionario interessato, da parte dell'istituto di credito
cui è stata presentata la ricevuta di partecipazione, della
ricevuta stessa e previa verifica secondo le modalità previste
dal precedente articolo 11, mediante accredito, da parte
dell'istituto di credito cui è stata presentata la ricevuta di
partecipazione, sul conto corrente bancario del vincitore oppure
in contanti, presso il medesimo sportello bancario di
presentazione della ricevuta;
b) entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale
degli esiti dei concorsi, i possessori di ricevute di
partecipazione vincenti premi di importo superiore a 3.000,00
euro e non superiore a 100.000 euro, possono recarsi presso i
punti di pagamento dei premi per la verifica della ricevuta di
partecipazione, secondo le modalità previste dal precedente
articolo 11. La riscossione avviene, in base alla richiesta
esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente
bancario del vincitore stesso oppure in contanti.
2. I premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi diritto
entro il termine di 20 giorni dalla data di presentazione della
ricevuta, nel caso di cui alla lettera a), ed entro il termine
di 14 giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel
caso di cui alla lettera b).
Art. 15 Modalità di pagamento delle vincite di importo
superiore a 100.000,00 euro
1. Il pagamento delle vincite di
importo superiore a 100.000,00 euro può avvenire attraverso due
distinte modalità: a) entro 30 giorni solari dalla data di
comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, i possessori
di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo
superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso un qualsiasi
sportello degli istituti di credito convenzionati, il cui elenco
è pubblicato sul sito internet www.aams.it, per la riscossione
del premio. La riscossione avviene, a seguito di invio al
concessionario interessato, da parte dell'istituto di credito
cui è stata presentata la ricevuta di partecipazione, della
ricevuta stessa e previa verifica secondo le modalità previste
dal precedente articolo 11, mediante accredito, da parte
dell'istituto di credito cui è stata presentata la ricevuta di
partecipazione, sul conto corrente bancario del vincitore oppure
in contanti, presso il medesimo sportello bancario di
presentazione della ricevuta.
b) entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale
degli esiti dei concorsi, i possessori di ricevute di
partecipazione vincenti premi di importo superiore a 100.000,00
euro, possono recarsi presso i punti di pagamento dei premi per
la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le
modalità previste dal precedente articolo 11. La riscossione
avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore,
attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore
stesso oppure in contanti.
2. I premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi diritto
entro il termine di 23 giorni dalla data di presentazione della
ricevuta, nel caso di cui alla lettera a), ed entro il termine
di 14 giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel
caso di cui alla lettera b).
Art. 16 Versamenti al concessionario per il pagamento delle
vincite
1. AAMS, con cadenza
bisettimanale, sulla base delle informazioni ricevute dal
totalizzatore nazionale relativamente agli importi
corrispondenti alle ricevute di partecipazione vincenti
verificate dal singolo concessionario, effettua il versamento,
sul conto corrente comunicato ad AAMS dallo stesso
concessionario all'inizio dell'attività oggetto della
concessione ed ad esso intestato, dell'importo complessivo dei
premi di cui ai precedenti articoli 14 e 15. Il concessionario
provvede al versamento dei premi a ciascun vincitore con le
modalità indicate dallo stesso, entro e non oltre i termini di
cui ai precedenti articoli 14 e 15.
Art. 17 Termini di decadenza
1. Ferma la sussistenza del
credito maturato i vincitori decadono dal diritto alla
riscossione dei premi presso i punti di vendita e gli sportelli
nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non
è effettuata, secondo le modalità di cui al precedente articolo
11, nel termine di 90 giorni dalla data di comunicazione
ufficiale degli esiti dei concorsi.
[...]
TITOLO V
Norme relative al concorso pronostici Totogol
Art. 34 Oggetto del concorso
1. Il concorso Totogol consiste
nel pronosticare gli 8 eventi con il più elevato numero di reti
segnate in un gruppo di 32 eventi, nonché nel pronosticare, in
un ulteriore gruppo speciale di 4 eventi, quello con il più
elevato numero di reti segnate.
Art. 35 Modalità di indicazione dei pronostici
1. I pronostici possono essere
effettuati presso il punto di vendita, ad opera del
partecipante, mediante dettatura ovvero contrassegnandoli su una
schedina di gioco. 2. Le schedine di gioco del concorso
pronostici Totogol contengono: a) l'elenco numerato dei 32
eventi prescelti per il concorso; b) l'elenco numerato dei 4
eventi componenti il gruppo speciale; c) da due a otto pannelli,
costituiti ciascuno da una casella per ogni evento, con inserito
il numero d'ordine corrispondente a ciascun evento. 3. Il
partecipante esprime il proprio pronostico contrassegnando, in
corrispondenza di ogni evento, la casella ad esso
corrispondente. 4. La giocata minima non può essere inferiore a
2 combinazioni unitarie. La giocata massima non può superare le
12.870 combinazioni unitarie. 5. AAMS definisce anche le
caratteristiche relative alle schedine di gioco universali,
valide per ogni concorso, in cui i 32 eventi ed i 4 eventi
ulteriori del gruppo speciale sono indicati, rispettivamente,
con un numero d'ordine progressivo da 1 a 32 e da 33 a 36; AAMS
pubblicizza, attraverso il bollettino ufficiale, i contenuti
specifici del concorso prima dell'apertura dell'accettazione.
Art. 36 Giocate sistemistiche ed a caratura
1. Per le giocate sistemistiche
effettuate presso i punti di vendita, prima dell'emissione della
ricevuta, il sistema è sviluppato automaticamente dal terminale
di gioco; il numero delle combinazioni unitarie derivanti dallo
sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al
partecipante; la ricevuta è emessa solo dopo il consenso del
partecipante stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici
espressi, sono riportati gli elementi previsti all'articolo 37,
comma 2. 2. Per le giocate effettuate per via telematica o
telefonica, le modalità di sviluppo del sistema, la richiesta e
la conferma del consenso da parte del partecipante e la forma di
certificazione della giocata sono disciplinate dal decreto del
direttore generale di AAMS di cui all'articolo 3, comma 1. 3.
Una giocata sistemistica che include l'indicazione di un solo
evento del gruppo speciale di 4 eventi è effettuata
contrassegnando 9, 10, 11, 12, 13, 14 o 15 delle 32 caselle
corrispondenti ai pronostici stampati sulla schedina di gioco.
Contrassegnando 9 eventi, lo sviluppo matematico è di 9
combinazioni unitarie; per 10 eventi lo sviluppo matematico è di
45 combinazioni unitarie; per 11 eventi lo sviluppo matematico è
di 165 combinazioni unitarie; per 12 eventi lo sviluppo
matematico è di 495 combinazioni unitarie; per 13 eventi lo
sviluppo matematico è di 1.287 combinazioni unitarie; per 14
eventi lo sviluppo matematico è di 3.003 combinazioni unitarie;
per 15 eventi lo sviluppo matematico è di 6.435 combinazioni
unitarie. 4. Le giocate sistemistiche possono contenere non più
di 2 eventi del gruppo speciale di 4 eventi; in tal caso lo
sviluppo matematico delle combinazioni unitarie, di cui al
precedente comma 3, è raddoppiato. 5. La giocata a caratura
minima non può essere inferiore a 18 combinazioni unitarie. Per
ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette
tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite
all'atto della giocata. Il numero totale delle cedole di
caratura è compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 99. Il
prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura è pari al valore
complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore
nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura.
6. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di
partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi: a)
denominazione del concessionario; b) codice identificativo del
punto di vendita e del terminale di gioco emittente; c)
identificativo o logo grafico del concorso Totogol; d) numero
del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo; e)
pronostici contenuti nella giocata; f) numero delle combinazioni
unitarie accettate; g) identificativo univoco assegnato alla
giocata a caratura dal totalizzatore nazionale; h) numero
identificativo progressivo della cedola di caratura e numero
totale delle cedole emesse relative alla giocata; i) importo
complessivo della giocata a caratura ed importo della singola
cedola di caratura; l'importo della cedola di caratura è
arrotondato al centesimo di euro superiore; j) data e ora,
espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della
giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale; k) eventuale
premio precedente di partecipazione, conseguito dalla giocata.
7. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni
sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di
partecipazione, dell'eventuale quota vinta, ricavata dal
quoziente tra l'importo dei premi realizzati con l'intera
giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse. 8.
Per la riscossione del premio precedente di partecipazione,
eventualmente vinto, il terminale di gioco emette ulteriore,
specifica ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai fini
del pagamento del premio stesso. 9. Le modalità di
partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura
speciale sono disciplinate con il provvedimento del direttore
generale di AAMS, di cui all'articolo 20, comma 7. Le giocate a
caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di
partecipazione, in quanto la giocata è effettuata direttamente
dal concessionario.
Art. 37 Ricevuta di partecipazione
1. La ricevuta di partecipazione
è emessa dal terminale di gioco solo dopo che la giocata è stata
accettata e registrata dal totalizzatore nazionale. 2. La
ricevuta contiene almeno i seguenti elementi: a) denominazione
del concessionario; b) codice identificativo del punto di
vendita e del terminale di gioco emittente; c) identificativo o
logo grafico del concorso Totogol; d) numero del concorso, anno
e data di effettuazione del medesimo; e) pronostici contenuti
nella giocata; f) numero delle combinazioni unitarie accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla giocata dal
totalizzatore nazionale; h) importo della giocata; i) data e
ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della
giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale; j) eventuale
premio precedente di partecipazione conseguito dalla giocata. 3.
Per la riscossione del premio precedente di partecipazione il
terminale di gioco emette, inoltre, ulteriore, specifica
ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai fini del
pagamento del premio stesso.
Art. 38 Tipologia dei premi del concorso e loro assegnazione
1. Il concorso assegna tre
tipologie di premio: premi precedenti di partecipazione, premi
successivi di partecipazione e premi a punteggio; solo i premi
precedenti di partecipazione sono cumulabili con le altre due
tipologie di premio. 2. I premi precedenti di partecipazione
sono assegnati subito dopo l'accettazione della giocata, senza
alcun onere aggiuntivo al costo della stessa, alle combinazioni
unitarie accettate ai fini del concorso pronostici Totogol alle
quali il totalizzatore nazionale attribuisce il numero
progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando dalla
prima combinazione unitaria accettata di ciascun concorso.
L'importo di ogni singolo premio è di 100,00 euro. 3. I premi
successivi di partecipazione, dell'importo di 2.000,00 euro
ciascuno, sono sorteggiati tra tutte le giocate valide di ogni
concorso, secondo le modalità di cui ai successivi commi 4, 5 e
6; tali premi non sono assegnati nei concorsi in cui risultano
valide meno di 1.000.000 di combinazioni unitarie. 4. Per
ciascun concorso, AAMS assegna premi successivi di
partecipazione in ragione di un premio ogni 1.000.000 di
combinazioni valide; il numero di combinazioni valide del
concorso è arrotondato per difetto al milione. 5.
Successivamente AAMS provvede: a) al sorteggio di una categoria
di punteggio, tra quelle non comprese nelle categorie di vincita
previste per i premi a punteggio di cui al successivo comma 8;
b) all'individuazione, tramite il totalizzatore nazionale, di
tutte le giocate in cui sono ricomprese le combinazioni unitarie
corrispondenti alla categoria individuata alla precedente
lettera a); c) al sorteggio delle giocate vincenti, nell'ambito
delle giocate di cui alla precedente lettera b), in numero pari
ai premi successivi di partecipazione determinati ai sensi del
comma 4. 6. Il sorteggio dei premi successivi di partecipazione
avviene entro le ore 24,00 del giorno successivo alla
determinazione della combinazione vincente. Il sorteggio avviene
secondo i criteri di cui all'art. 22, comma 9. 7. I premi a
punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in
ciascuna combinazione unitaria valida. In ciascuna combinazione
unitaria si consegue un punto per ogni evento esattamente
pronosticato tra i primi 32. L'evento esattamente pronosticato
tra i 4 eventi ulteriori del gruppo speciale è valido ai fini
della determinazione dei premi a punteggio solo se sono
esattamente pronosticati gli otto eventi tra i primi 32 e
concorre alla vincita di 1^ categoria. 8. Sono previste 4
categorie di vincita: a) 1^ categoria, per le combinazioni
unitarie con 8+1 punti; b) 2^ categoria, per le combinazioni
unitarie con 8 punti; c) 3^ categoria, per le combinazioni con 7
punti; d) 4^ categoria, per le combinazioni con 6 punti.
Art. 39 Validità dei risultati
1. Ai fini della determinazione
della combinazione unitaria vincente del concorso è assunto,
quale esito definitivo e incontestabile degli eventi, quello
conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS in conformità alle
prime comunicazioni del CONI. 2. Successivi mutamenti dei
risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorità sportive
competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti,
non risultano influenti agli effetti del concorso. 3. Per gli
eventi diversi da quelli ulteriori inseriti nel gruppo speciale
di 4: a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno
diverso da quello prestabilito; b) che sono dichiarati non
conclusi, per qualsiasi motivo, dalla commissione di controllo
in conformità alle comunicazioni del CONI; c) che AAMS, in
conformità alle comunicazioni del CONI dichiara non validi prima
della chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul
bollettino ufficiale è convenzionalmente assunto, a tutti gli
effetti del concorso, il risultato del primo evento valido
elencato nella schedina di gioco. 4. Nel caso in cui uno o più
degli eventi del gruppo speciale di 4: a. non avviene o avviene
in giorno diverso da quello prestabilito; b. viene o vengono
dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla commissione
di controllo in conformità alle comunicazioni del CONI; c. viene
o vengono da AAMS, in conformità alle comunicazioni del CONI,
dichiarati non validi prima della chiusura dell'accettazione,
mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale è
convenzionalmente assunto, a tutti gli effetti del concorso, il
risultato del primo evento valido del gruppo speciale. 5. In
deroga ai precedenti commi 3, lettera a), e 4, lettera a), sono
considerati validi gli eventi che, per dichiarata causa di forza
maggiore, sono stati rinviati al giorno successivo. Se la
disputa dell'evento rinviato è stabilita in giorno diverso da
quello immediatamente successivo, l'evento, ai fini del
concorso, è considerato non disputato e quindi non concorre alla
determinazione della colonna vincente. 6. Concorrono alla
determinazione della combinazione unitaria vincente gli eventi
anticipati quando, prima del loro inizio, è stata data notizia
da AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, del
loro anticipo. In tal caso, il termine per la chiusura
dell'accettazione è fissato in relazione all'inizio dello
svolgimento dell'avvenimento anticipato o del primo degli
avvenimenti anticipati. 7. Nel caso in cui, per qualsiasi
motivo, tutti gli eventi, diversi da quelli ulteriori compresi
nel gruppo speciale di 4, sono nelle condizioni di cui al
precedente comma 3, lettera c), la combinazione vincente è
quella per la quale si registra la più alta percentuale di
pronostici espressi, in base alle elaborazioni del totalizzatore
nazionale, arrotondando le percentuali alla seconda cifra
decimale. Nel caso in cui più eventi presentano la stessa
percentuale, è scelto il primo evento in ordine di elenco. 8.
Nel caso in cui tutti gli eventi ulteriori del gruppo speciale
di 4 sono nelle condizioni di cui al precedente comma 4, lettera
c), l'evento che concorre alla determinazione della combinazione
vincente di 1^ categoria è quello per il quale si è registrata
la più alta percentuale di pronostici espressi, in base alle
elaborazioni del totalizzatore nazionale; le percentuali sono
arrotondate alla seconda cifra decimale. Nel caso in cui più
eventi del gruppo speciale presentano la stessa percentuale, è
scelto il primo evento in ordine di elenco. 9. Nel caso in cui
tutti gli eventi previsti dal concorso, sia quelli compresi nel
gruppo dei 32 che quelli ulteriori compresi nel gruppo speciale
di 4, risultano nelle condizioni di cui ai precedenti commi 3,
lettera c) e 4, lettera c), prima che il totalizzatore nazionale
ha registrato alcuna giocata, il concorso è annullato.
Art. 40 Composizione del montepremi da ripartire tra i
vincitori
1. Il montepremi del concorso
pronostici Totogol, da ripartire tra i vincitori, è costituito
dalla somma: a) della percentuale dell'intero ammontare delle
poste giocate per il concorso, di cui all'art. 5, comma 1,
lettera b); b) dei resti del concorso precedente; c) di una
quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti del
direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi,
degli eventuali finanziamenti provenienti dagli sponsor. 2. Il
montepremi del concorso di cui al precedente comma 1 è
incrementato, ai fini della determinazione del montepremi
complessivo, degli eventuali jackpot.
Art. 41 Determinazione della combinazione unitaria vincente
1. In conformità alle prime
comunicazioni del CONI relativamente ai risultati degli eventi
oggetto del concorso, la commissione di controllo determina la
combinazione unitaria vincente in base ai seguenti criteri: a)
la combinazione unitaria vincente è formata dagli otto numeri
con i quali sono indicati, nella schedina di gioco, gli 8 eventi
con il più elevato numero di reti segnate; b) nei casi di parità
di numero di reti segnate, è data precedenza, ai fini della
determinazione della combinazione unitaria vincente, all'evento
nel quale la squadra seconda indicata ha realizzato il più
elevato numero di reti; c) in caso di ulteriore parità è data
precedenza, ai fini della determinazione della combinazione
unitaria vincente, all'evento contrassegnato, nella schedina di
gioco, con il numero d'ordine più basso; d) la comunicazione
della combinazione unitaria vincente avviene collocando gli otto
numeri in funzione crescente rispetto al numero d'ordine di
ciascun evento riportato sulla schedina di gioco. 2. Con gli
stessi criteri di cui al comma 1 la commissione di controllo
determina il numero indicante l'evento del gruppo speciale di 4,
rientrante nella combinazione unitaria vincente.
Art. 42 Calcolo e comunicazione delle quote di vincita,
eventuale mancanza di vincitori
1. Dall'importo del montepremi
del concorso di cui all'art. 40 comma 1, si deduce l'importo dei
premi di partecipazione, sia precedenti che successivi, così
determinando la quota del montepremi del concorso da destinare
ai premi a punteggio. 2. L'importo da destinare, ai sensi del
comma 1, ai premi a punteggio del concorso Totogol è determinato
nel modo seguente: a) il 10% del montepremi del concorso, da
destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 1^
categoria più l'eventuale jackpot, di cui all'articolo 40, comma
2; b) il 30% del montepremi del concorso, da destinare ai premi
a punteggio, è assegnato alle vincite di 2^ categoria più
l'eventuale jackpot, di cui all'articolo 40, comma 2; c) il 30%
del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio,
è assegnato alle vincite di 3^ categoria; d) il 30% del
montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è
assegnato alle vincite di 4^ categoria. 3. Il quoziente tra il
montepremi di 1^ categoria ed il numero delle combinazioni
unitarie vincenti di 1^ categoria costituisce la quota unitaria
di vincita di tale categoria. 4. Il quoziente tra il montepremi
di 2^ categoria e la somma del numero delle combinazioni
unitarie vincenti di 2^ categoria e del numero delle
combinazioni unitarie vincenti di 1^ categoria, costituisce la
quota unitaria di vincita di 2^ categoria. 5. Il quoziente tra
il montepremi di 3^ categoria ed il numero delle combinazioni
unitarie vincenti di 3^ categoria costituisce la quota unitaria
di vincita di tale categoria. 6. Il quoziente tra il montepremi
di 4^ categoria ed il numero delle combinazioni unitarie
vincenti di 4^ categoria costituisce la quota unitaria di
vincita di tale categoria. 7. Nel caso in cui nel concorso di
chiusura definitiva del Totogol non è stato aggiudicato il
jackpot di 1^ categoria, l'importo relativo è sommato al
corrispondente montepremi della categoria inferiore. 8. Nel caso
in cui nel concorso di chiusura definitiva del Totogol non è
stato aggiudicato il jackpot di 2^ categoria, l'importo relativo
è sommato al corrispondente montepremi della categoria
inferiore. 9. In mancanza di combinazioni unitarie vincenti di
3^ categoria, il relativo montepremi, sommato a quello di 4^
categoria, è ripartito tra le combinazioni unitarie vincenti di
4^ categoria. 10. In mancanza di combinazioni unitarie vincenti
di 4^ categoria, il relativo montepremi, sommato a quello di 3^
categoria, è ripartito tra i vincitori di 3^ categoria. 11. In
mancanza di combinazioni unitarie vincenti di 3^ e 4^ categoria,
la somma dei relativi montepremi è ripartita in parti uguali tra
le combinazioni unitarie che hanno realizzato il maggior
punteggio. 12. Nel caso in cui la quota unitaria di vincita di
una categoria inferiore è più alta di quella di una categoria
superiore, è calcolata una quota unica di vincita, dividendo la
somma dei montepremi delle due categorie con la somma del numero
delle combinazioni vincenti delle stesse categorie. 13. Tutte le
quote unitarie di vincita sono arrotondate all'Euro per
troncamento; i decimali risultanti determinano il resto. Le
quote di vincita per ciascuna cedola di caratura sono
arrotondate al centesimo di Euro inferiore. 14. Terminate le
operazioni di calcolo delle quote, la commissione di controllo
comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del
concorso e le relative quote. 15. Nel caso in cui la commissione
di controllo riscontra, per qualsiasi motivo, l'impossibilità di
determinare le quote, l'intero montepremi è riportato sul
concorso immediatamente successivo.
TITOLO VI
Norme finali
Art. 43 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra
in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1°
luglio 2003. 2. I concorsi pronostici indetti antecedentemente
alla data del 1° luglio 2003 sono regolati dalle disposizioni in
vigore al momento della loro effettuazione. |